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Dopo otto anni di aule di tribunali, interrogatori, foto, filmati, articoli scritti quello che rimane di quel processo è questa sentenza d’appello, di cui si stanno attendendo le motivazioni, ma che già colpisce per due caratteristiche rilevanti: l’entità delle pene irrorate e il reato sanzionato da quale sostanzialmente dipende l’entità delle medesime. Le pene variano per dieci condannati da un minimo di anni otto ad un massimo di anni quindici. Il reato principe è quello di Devastazione e saccheggio - Art. 419 del Codice Penale: “Chiunque, al di fuori dei casi previsti dall’art. 285 (devastazione, saccheggio e strage, ndr), commette fatti di devastazione e saccheggio è punito con la reclusione da 8 a 15 anni”. Una sentenza sproporzionata allo stesso valore dei beni distrutti quantificati in 23mila euro e che rende palese la volontà vendicativa del processo a danno di soltanto alcuni presenti in quella città nel luglio 2001. Da qui l’accumulo di anni nei confronti di soggetti considerati talmente pericolosi da uscire anche dalle normali logiche del codice giudiziario. O dovremmo forse pensare che 10 persone possono mettere in scacco le polizie e i servizi segreti di tutto il mondo, quali erano presenti in quelle giornate a Genova. E’ invece più evidente la volontà di dividere e punire, nonché di creare un pericoloso precedente nell’applicazione dell’articolo 419. La dimensione penale ha le sue specificità, le sue logiche, una sua autonoma legittimità, costituzionalmente garantita, la riflessione che vi proponiamo è relativa ad una sistematica tendenza, una vera e propria cultura che si sta imponendo nella prassi, che non ha precedenti nella storia repubblicana. Cogliamo in un uso sistematico delle sanzioni penali - in alcune sue specifiche qualificazioni, in un arco temporale ormai ultradecennale e per migliaia di casi, geograficamente, temporalmente e qualitativamente variegati – in relazione a comportamenti tipici del conflitto sociale, sindacale, economico e politico, uno scarto significativo. Per altri versi parallelamente assistiamo alla torsione amministrativa di status e comportamenti, che private delle garanzie penali sono sanzionate pecuniariamente ma anche con costrizioni tipiche della materia penale, configurando un limbo ancor più inquietante. Cosa comporta questa prassi sistematica, riguardo ai diritti costituzionalmente tutelati e alle libertà fondamentali? E’ per questo che pensiamo che intorno a questa sentenza debba essere creato un movimento di opinione che possa portare a rivedere il reato di Devastazione e saccheggio e la sua applicazione in questa sentenza. Dopo otto anni di aule di tribunali, interrogatori, foto, filmati, articoli scritti quello che rimane di quel processo è questa sentenza d’appello, di cui si stanno attendendo le motivazioni, ma che già colpisce per due caratteristiche rilevanti: l’entità delle pene comminate e il reato sanzionato, dal quale sostanzialmente dipende l’entità delle medesime. per dieci condannati,le pene variano da un minimo di otto ad un massimo quindici anni. Il reato principe è quello di Devastazione e saccheggio - Art. 419 del Codice Penale: “Chiunque, al di fuori dei casi previsti dall’art. 285 (devastazione, saccheggio e strage, ndr), commette fatti di devastazione e saccheggio è punito con la reclusione da 8 a 15 anni”.
Una sentenza sproporzionata rispetto al valore dei beni distrutti, quantificato in 23mila euro. Una sentenza che rende palese la volontà vendicativa (in un processo che trova, in alcune persone presenti a genova nel luglio 2001, non solo un capro espiatorio ma anche la riproposizione di uno scenario già visto: l'individuazione del colpevole a colpo sicuro, dell'asociale, del criminale destinato perché voce fastidiosa e corpo attivo) del processo a danno di soltanto alcuni presenti in quella città nel luglio 2001.
Da qui l’accumulo di anni nei confronti di soggetti considerati talmente pericolosi da (far sì) che si esca anche dalle normali logiche del codice giudiziario ("democratico"). O dovremmo forse pensare che 10 persone possono mettere in scacco le polizie e i servizi segreti di tutto il mondo, quali erano presenti in quelle giornate a Genova. E’ invece più evidente la volontà di dividere e punire, nonché di creare un pericoloso precedente nell’applicazione dell’articolo 419. La dimensione penale ha le sue specificità, le sue logiche, una sua autonoma legittimità, costituzionalmente garantita. La riflessione che (vi lo toglierei) proponiamo è relativa ad una sistematica tendenza, una vera e propria cultura che si sta imponendo nella prassi, che non ha precedenti nella storia repubblicana. In un arco temporale ormai ultradecennale, cogliamo uno scarto significativo nel ricorso a un uso sistematico delle sanzioni penali-in alcune loro specifiche qualificazioni e per migliaia di casi, geograficamente, temporalmente e qualitativamente variegati – in relazione a comportamenti tipici del conflitto sociale, sindacale, economico e politico. (Per altri versi lo toglierei )parallelamente, assistiamo alla torsione amministrativa di status e comportamenti, che privati delle garanzie penali sono sanzionati pecuniariamente ma anche con costrizioni tipiche della materia penale, (quale la detenzione amministrativa nei CIE ) configurando un limbo (giuridico) ancor più inquietante. Cosa comporta questa prassi sistematica, riguardo ai diritti costituzionalmente tutelati e alle libertà fondamentali?
Per
questa ragione, pensiamo che intorno a questa sentenza debba essere creato un movimento di opinione che possa portare a rivedere l'applicazione del reato di Devastazione e saccheggio, figlio, come gran parte del codice penale, della mente repressiva del regime fascista(in questa sentenza lo toglierei).

Apriamo una riflessione, invitiamo al confronto

Questo invito prende spunto dalla sentenza della Corte d’Appello riguardo al processo cosiddetto ai “venticinque” per reati consumatesi a Genova in occasione del G8 del 2001. Dopo otto anni di aule di tribunali, interrogatori, foto, filmati, articoli scritti quello che rimane di quel processo è questa sentenza d’appello, di cui si stanno attendendo le motivazioni, ma che già colpisce per due caratteristiche rilevanti: l’entità delle pene comminate e il reato sanzionato, dal quale sostanzialmente dipende l’entità delle medesime. per dieci condannati,le pene variano da un minimo di otto ad un massimo quindici anni. Il reato principe è quello di Devastazione e saccheggio - Art. 419 del Codice Penale: “Chiunque, al di fuori dei casi previsti dall’art. 285 (devastazione, saccheggio e strage, ndr), commette fatti di devastazione e saccheggio è punito con la reclusione da 8 a 15 anni”. Una sentenza sproporzionata rispetto al valore dei beni distrutti, quantificato in 23mila euro. Una sentenza che rende palese la volontà vendicativa (in un processo che trova, in alcune persone presenti a genova nel luglio 2001, non solo un capro espiatorio ma anche la riproposizione di uno scenario già visto: l'individuazione del colpevole a colpo sicuro, dell'asociale, del criminale destinato perché voce fastidiosa e corpo attivo) del processo a danno di soltanto alcuni presenti in quella città nel luglio 2001. Da qui l’accumulo di anni nei confronti di soggetti considerati talmente pericolosi da (far sì) che si esca anche dalle normali logiche del codice giudiziario ("democratico"). O dovremmo forse pensare che 10 persone possono mettere in scacco le polizie e i servizi segreti di tutto il mondo, quali erano presenti in quelle giornate a Genova. E’ invece più evidente la volontà di dividere e punire, nonché di creare un pericoloso precedente nell’applicazione dell’articolo 419. La dimensione penale ha le sue specificità, le sue logiche, una sua autonoma legittimità, costituzionalmente garantita. La riflessione che (vi lo toglierei) proponiamo è relativa ad una sistematica tendenza, una vera e propria cultura che si sta imponendo nella prassi, che non ha precedenti nella storia repubblicana. In un arco temporale ormai ultradecennale, cogliamo uno scarto significativo nel ricorso a un uso sistematico delle sanzioni penali-in alcune loro specifiche qualificazioni e per migliaia di casi, geograficamente, temporalmente e qualitativamente variegati – in relazione a comportamenti tipici del conflitto sociale, sindacale, economico e politico. (Per altri versi lo toglierei )parallelamente, assistiamo alla torsione amministrativa di status e comportamenti, che privati delle garanzie penali sono sanzionati pecuniariamente ma anche con costrizioni tipiche della materia penale, (quale la detenzione amministrativa nei CIE ) configurando un limbo (giuridico) ancor più inquietante. Cosa comporta questa prassi sistematica, riguardo ai diritti costituzionalmente tutelati e alle libertà fondamentali? Per questa ragione, pensiamo che intorno a questa sentenza debba essere creato un movimento di opinione che possa portare a rivedere l'applicazione del reato di Devastazione e saccheggio, figlio, come gran parte del codice penale, della mente repressiva del regime fascista(in questa sentenza lo toglierei).

devastazionesaccheggio (last edited 2009-11-05 19:54:05 by anonymous)