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'''Arriva il Contratto di Mutuo Soccorso'''

Un nuovo oggetto indefinibile, spacciato per disegno di legge finalizzato a
regolamentare le unioni di fatto, è stato presentato al Senato dal senatore
del Pdl Raffaele Lauro, il quale cerca così di mettere una pezza alle
dichiarazioni omofobiche di Berlusconi. Il disegno di legge S 2425,
sottoscritto da 16 senatori (tutti del pdl, tranne 2 dell'Italia dei
Valori), vorrebbe introdurre nell'ordinamento giuridico il contratto di
mutuo sostegno (CMS), inserendo le unioni di fatto nel quadro delle
"formazioni sociali"; e quindi, specifica Lauro che si dichiara cattolico
doc, "senza ledere o minacciare l’insostituibile istituto della famiglia".
La relazione che precede il disegno di legge sui CMS mira appunto,
soprattutto, a rassicurare che non si tratta di "un attentato all'istituto
della famiglia", anzi... E i quattro articoli che compongono il disegno di
legge vero e proprio lo confermano ampiamente.
L’articolo 1 introduce nel Libro I del codice civile un nuovo Titolo XV
dedicato al CMS, che è un “contratto concluso fra due o più persone per l’organizzazione
continuativa della vita in comune e prevede che ad esso si applichino la
disciplina codicistica sui contratti in generale, nonché le leggi speciali
vigenti in materia”. La stipula avviene “mediante dichiarazione resa dalle
parti ad un notaio”.
Dopo essersi "mutuati" presso il notaio, per i de facto comincia una vera e
propria via crucis burocratica. Infatti solo dopo che saranno passati due
anni i conviventi potranno chiedere “la trascrizione del contratto in un
apposito registro presso l’anagrafe”. Se però presenteranno una
documentazione che accerti la durata della convivenza da almeno tre anni,
“il termine per la registrazione è ridotto a sei mesi”, mentre “in presenza
di figli naturali riconosciuti, il termine si riduce ulteriormente a tre
mesi”.
Da quel momento scatteranno reciproci diritti e doveri: “obbligo della
convivenza; obbligo di portarsi aiuto reciproco e di contribuire alle
necessità della vita comune; diritti e doveri spettanti ai parenti di primo
grado in relazione all’assistenza e alle informazioni di carattere sanitario
e penitenziario; diritto all’uso della casa comune e alla reversibilità
della pensione, in caso di morte di una delle parti”.
L’articolo 2 prevede che le parti del contratto di mutuo sostegno rientrino
fra coloro ai quali si devolve l’eredità in caso di successione legittima,
ma solo se “il contratto sia stato registrato da almeno nove anni”. “In
particolare, le parti del contratto avranno diritto ad un quarto dell’eredità,
se concorrono con figli, ascendenti legittimi, fratelli o sorelle; a metà
dell’eredità, se concorrono con parenti entro il sesto grado; a tutta l’eredità,
se non vi sono parenti”. L’articolo 3 prevede che il superstite del
contratto di mutuo sostegno succeda nel contratto di affitto “in caso di
morte del conduttore”.
L’articolo 4 rimanda invece la definizione della reversibilità della
pensione “da attribuire alle parti superstiti” alla legge “in sede di
riordino della normativa previdenziale e pensionistica” (rimangiandosi
quindi uno dei diritti dell'articolo 1).

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Irlanda: unioni civili incluse nelle leggi sull'immigrazione

Il ministro della giustizia irlandese Dermot Ahern ha inserito nelle leggi sull'immigrazione alcuni emendamenti che danno ai partner delle unioni civili lo stesso trattamento delle coppie sposate. La legge sulle "civil partnership" è stata firmata dalla presidente irlandese Mary McAleese nel luglio scorso, ma le coppie lesbiche e gay potranno usufruirne solo a partire dal prossimo gennaio, soprattutto per dare il tempo al ministero delle finanze e al ministero della protezione sociale di aggiornare i loro regolamenti in materia di tassazione e pensioni. I cambiamenti relativi alle leggi sull'immigrazione riguardano appunto uno dei molti nuovi diritti relativi all'applicazione della legge sulle unioni civili irlandesi, una legge che garantisce alle coppie di fatto e dello stesso sesso gli stessi diritti del matrimonio, salvo il nome. Ora i/le partner comunitari o non comunitari potranno risiedere senza nessuna limitazione in Irlanda e richiedere la cittadinanza. Nell'agosto scorso, migliaia di coppie lesbiche e gay avevano manifestato a Dublino rivendicando anche il diritto al matrimonio, oltre alle unioni civili.

ITALIA

Arriva il Contratto di Mutuo Soccorso

Un nuovo oggetto indefinibile, spacciato per disegno di legge finalizzato a regolamentare le unioni di fatto, è stato presentato al Senato dal senatore del Pdl Raffaele Lauro, il quale cerca così di mettere una pezza alle dichiarazioni omofobiche di Berlusconi. Il disegno di legge S 2425, sottoscritto da 16 senatori (tutti del pdl, tranne 2 dell'Italia dei Valori), vorrebbe introdurre nell'ordinamento giuridico il contratto di mutuo sostegno (CMS), inserendo le unioni di fatto nel quadro delle "formazioni sociali"; e quindi, specifica Lauro che si dichiara cattolico doc, "senza ledere o minacciare l’insostituibile istituto della famiglia". La relazione che precede il disegno di legge sui CMS mira appunto, soprattutto, a rassicurare che non si tratta di "un attentato all'istituto della famiglia", anzi... E i quattro articoli che compongono il disegno di legge vero e proprio lo confermano ampiamente. L’articolo 1 introduce nel Libro I del codice civile un nuovo Titolo XV dedicato al CMS, che è un “contratto concluso fra due o più persone per l’organizzazione continuativa della vita in comune e prevede che ad esso si applichino la disciplina codicistica sui contratti in generale, nonché le leggi speciali vigenti in materia”. La stipula avviene “mediante dichiarazione resa dalle parti ad un notaio”. Dopo essersi "mutuati" presso il notaio, per i de facto comincia una vera e propria via crucis burocratica. Infatti solo dopo che saranno passati due anni i conviventi potranno chiedere “la trascrizione del contratto in un apposito registro presso l’anagrafe”. Se però presenteranno una documentazione che accerti la durata della convivenza da almeno tre anni, “il termine per la registrazione è ridotto a sei mesi”, mentre “in presenza di figli naturali riconosciuti, il termine si riduce ulteriormente a tre mesi”. Da quel momento scatteranno reciproci diritti e doveri: “obbligo della convivenza; obbligo di portarsi aiuto reciproco e di contribuire alle necessità della vita comune; diritti e doveri spettanti ai parenti di primo grado in relazione all’assistenza e alle informazioni di carattere sanitario e penitenziario; diritto all’uso della casa comune e alla reversibilità della pensione, in caso di morte di una delle parti”. L’articolo 2 prevede che le parti del contratto di mutuo sostegno rientrino fra coloro ai quali si devolve l’eredità in caso di successione legittima, ma solo se “il contratto sia stato registrato da almeno nove anni”. “In particolare, le parti del contratto avranno diritto ad un quarto dell’eredità, se concorrono con figli, ascendenti legittimi, fratelli o sorelle; a metà dell’eredità, se concorrono con parenti entro il sesto grado; a tutta l’eredità, se non vi sono parenti”. L’articolo 3 prevede che il superstite del contratto di mutuo sostegno succeda nel contratto di affitto “in caso di morte del conduttore”. L’articolo 4 rimanda invece la definizione della reversibilità della pensione “da attribuire alle parti superstiti” alla legge “in sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica” (rimangiandosi quindi uno dei diritti dell'articolo 1).

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