Tesoro quella che segue e' la versione breve (figurati la lunga, anzi senza che te la figuri la metto in fondo)

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L’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario, il cosiddetto “carcere duro”, contro cui si sta svolgendo in questi giorni la protesta di alcuni detenuti fu introdotto nel 1992 sull’onda dell’emergenza criminalità organizzata (proprio in quell’anno furono compiuti gli attentati contro Falcone e Borsellino).

Prevede la detenzione in istituti o sezioni separate dalle carceri ordinarie e tutta una serie di restrizioni aggiuntive rispetto alla detenzione ordinaria: non si può accedere ai benefici, la socialità e la vivibilità in carcere sono ristrette, i contatti con l’esterno fortemente limitati e resi disumani, così come le possibilità di difesa legale.

Da un lato esso rappresenta uno degli aspetti più significativi di quel corposo apparato emergenziale giudiziario-poliziesco che lo stato ha dispiegato nella lotta alla criminalità organizzata (in particolare le organizzazioni mafiose), dall’altro esso si configura come una delle tradizionali politiche penitenziarie nei confronti degli elementi classificati”irriducibili” dal sistema repressivo e destinati a un’opera di annientamento da cui si possano sottrarre solo con l’abiura.

La propaganda ufficiale che si concentra sui “sanguinari” boss mafiosi che dal carcere continuano a muovere le fila di stragi omicidi e traffici vari, tende da un lato a giustificare ed esaltare tutto questo apparato di controllo e repressione dispiegato in nome dell’Antimafia (quella con la A maiuscola), dall’altro a nascondere il fatto che pratiche di annientamento umano (soprattutto in carcere) si mettono in atto verso tutti quegli elementi giudicati irrecuperabili e irriducibili.

Se quindi da un lato il 41 bis è figlio dell’articolo 90 che negli anni 70 e 80 si indirizzò contro l’eversione politica, dall’altro la sua sostanza sopravviverà nei fatti al di là dell’esito di scioperi, trattative e mutazioni dei rapporti di potere tra lo stato e le organizzazioni mafiose.

Il 41 bis sta bene a rappresentare quel tasso permanente di emergenzialismo che caratterizza l’ordinamento italiano da almeno trent’anni, sapendosi rinnovare e adattare a sempre nuove emergenze. Quando fu introdotto (e ci vollero gli attentati a Falcone e Borsellino per farne accettare la costituzionalità messa in dubbio da più parti) fu specificato che la validità era semestrale (una dichiarazione esplicita di emergenzialismo, senza la quale il provvedimento non sarebbe passato). Per venti anni è stato rinnovato semestre dopo semestre (in tutto quaranta rinnovi!) giudicando la situazione di emergenza ancora attiva, un’emergenza permanente appunto.

Non solo, la sua applicazione si è via via estesa. Già da qualche anno la criminalità organizzata non italiana e le organizzazioni che gestiscono “traffici illegali” di persone nel nostro paese sono state fatte rientrare tra coloro cui si applica il 41 bis. Recentemente il governo in carica, oltre a proporre un rinnovo fino a fine legislatura (cosa peraltro contestata dal centrosinistra che lo vuole da subito permanente), ha chiesto la sua estensione ai reati di “terrorismo”.

Il nucleo centrale dei reati per cui fu introdotto riguarda l’associazione di tipo mafioso, il sequestro di persona e il traffico di stupefacenti (e in forma secondaria l’eversione). Tutte queste categorie di reati sono formulate in modo tale da potervi far rientrare un gran numero di condanne. Sebbene media e politici parlino solo dei “boss mafiosi”, ci sono sottoposte a 41 bis persone assai meno famose e ricche di quelle che occupano le pagine dei giornali. In tutto sono circa 600 le persone detenute in 41 bis. Anzi accade che gli unici che riescano in qualche modo a sottrarsi all’afflizione prevista dal carcere duro siano proprio i detenuti eccellenti che riescono a trovare canali di corruzione e complicità che garantiscano loro il benessere anche in condizioni estreme come il 41 bis (la guardia che procura il telefonino per comunicare con l’esterno, la droga, il sesso e comfort vari).

Da questo punto di vista si dovrebbe denunciare anche la gravità dell’articolo dell’ordinamento penitenziario gemello del 41 bis che è il 4 bis (furono introdotti insieme). Questo è quantitativamente assai più esteso nell’applicazione (qualche migliaio di persone detenute), e pur non prevedendo il “carcere duro” esclude dai benefici di legge le stesse categorie di reato per cui è previsto il 41 bis. In un regime premiale come quello italiano, l’esclusione dai benefici equivale a una condanna aggiuntiva: quella di doversi “fare tutta la galera”.

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Sugli articoli 41 bis e 4 bis dell¹Ordinamento Penitenziario

L¹articolo 41bis dell¹ordinamento penitenziario la cui applicazione è stata recentemente prolungata per tutta la legislatura ed estesa ai cosiddetti reati di ³terrorismo² è, insieme all¹articolo 4 bis del medesimo ordinamento, il risvolto carcerario dell¹apparato repressivo che lo stato ha dispiegato nell¹emergenza criminalità organizzata a partire dalla fine degli anni 80. Il carcere duro previsto dal 41 bis ricalca modelli detentivi già sperimentati con le carceri speciali istituite nel 1977 e l¹applicazione dell¹allora articolo 90 per la madre di tutte le emergenze: l¹eversione politica. 41 bis e 4 bis si inseriscono storicamente in un contesto penitenziario segnato dalla approvazione della legge Gozzini (1986) e delle leggi sulla dissociazione e il pentitismo. Il carcere è diventato il luogo del reinserimento premiale. Quale ulteriore elemento di differenziazione gli articoli 41 bis e 4 bis inseriscono il mancato accesso ai benefici premiali in base alla condanna. L¹unico modo per potervi accedere consiste nella collaborazione alle indagini e nell¹accertamento di cessato collegamento con l¹organizzazione esterna. Il 4 bis impedisce l'accesso ai benefici di legge (lavoro all'esterno, permessi, licenze, detenzione domiciliare, semilibertà, affidamento ai servizi sociali o ai programmi terapeutici), il 41 bis, oltre ad escludere i benefici, istituisce il carcere duro in cui sono sospese le normali regole di trattamento penitenziario. Con lo scopo di mantenere un condizionamento premiale anche per le persone sottoposte a 4 bis e 41 bis la liberazione anticipata è condizionata alla buona condotta interna al carcere: essa viene conteggiata sulla base delle relazioni semestrali di buona condotta formulate dal carcere, in maniera analoga alle altre persone detenute.

La nascita

Gli articoli 4 bis e 41 bis dell'ordinamento penitenziario sono provvedimenti emergenziali introdotti a partire dall'inizio degli anni '90 (entrano in vigore nella loro forma definitiva nel 1992). Il decennio precedente era iniziato con gli assassini di La Torre e Dalla Chiesa, di quell¹epoca sono il pool antimafia di Palermo guidato da Falcone, i maxiprocessi e il ricorso al pentitismo. I primi provvedimenti di questa stagione dell'emergenza mafia risalgono al 1982, subito dopo i due omicidi, quando è istituito l'alto commissariato antimafia e viene approvata la legge Rognoni - La Torre. Il codice penale contempla la nuova formulazione del reato associativo di tipo mafioso definendo con l'articolo 416 bis l¹associazione di tipo mafioso ³[...] quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. [...]² . Insieme all¹articolo 416 bis l¹altro reato che più riguarda l¹applicazione di 4 bis e 41 bis è il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione definito dall¹Art. 630 del Codice Penale quando si ³[...] sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione [...]². A partire dagli anni 80 in nome della lotta alla mafia si estende l'uso arbitrario di arresti e custodia cautelare, pentitismo, certificazione antimafia obbligatoria, militarizzazione del territorio. Nel 1986 viene approvata la legge Gozzini e tre anni dopo entra in vigore il nuovo codice di procedura penale. La premialità genera una prima differenziazione tra chi accede ai benefici e chi no, oltre a creare circuiti premiali differenziati per il reinserimento lavorativo, terapeutico o frutto della dissociazione e rivelazione di elementi utili alle indagini. Da subito si fa spazio la posizione di chi chiede che taluni reati vengano epressamente esclusi dai benefeci penitenziari già a livello di sentenza di condanna. Sono invocate misure più restrittive, in primo luogo verso le organizzazioni mafiose e più in generale verso tutti gli elementi eversivi. I provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, che contengono la bozza degli articoli 4 bis e 41 bis, fanno la loro comparsa nel 1991. L'escalation militare caratterizzata dagli attentati a Falcone e Borsellino dell'estate 1992 inasprisce le misure restrittive e porta alla legittimazione ed entrata in vigore degli articoli 4 bis e 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Come ulteriore grado di differenziazione e de-solidarizzazione il 4 bis e il 41 bis introducono in base al reato l'impossibilità di accedere ai benefici a chi non si dissocia e fa i nomi dell'organizzazione criminale ed eversiva. Dal 1992 la loro applicazione, la cui validità è temporanea (semestrale), è stata sempre rinnovata, fino a diventare nei fatti regime penitenziario permanente. Il 4 bis e il 41 bis sono il risvolto penitenziario di un apparato emergenziale consolidatosi in Italia negli ultimi decenni contro la criminalità organizzata ed eversiva: comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, procura nazionale antimafia e procure distrettuali, direzione investigativa antimafia, pool giudiziari, maxiprocessi, pentitismo, reparti speciali delle forze armate e di polizia, militarizzazione del territorio. Al di là dei rapporti negoziali che le organizzazioni mafiose stabiliscono con lo stato e il potere legale, gli articoli 4 bis e 41 bis, nella loro sostanza, sono destinati a sopravvivere quali elementi caratterizzanti il sistema penitenziario italiano. In questo senso essi sono già di fatto misure permanenti.

L¹utilizzazione

Negli anni il 41 bis, non solo è stato regolarmente rinnovato, ma la sua applicazione si è via via estesa a nuove categorie di reato e forme di criminalità organizzata. Analogamente l¹articolo 4 bis è abbondantemente applicato quale punizione aggiuntiva per le persone detenute nelle sezioni comuni, che in questo modo devono scontare per intero in carcere la condanna. Già da qualche anno rientrano nell¹applicazione del 41 bis le persone condannate per appartenenza ad organizzazioni criminali straniere, così come la recente disposizione del governo estende l¹uso del 41 bis all¹emergenza ³terrorismo² e ne prolunga la durata per i prossimi quattro anni. Grazie alla loro formulazione gli articoli 4 bis e 41 bis sono utilizzati in maniera diffusa. Essi comprendono qualsiasi tipo di delitto teso ad agevolare l'attività delle organizzazioni e qualsiasi persona indicata dalla procura nazionale antimafia. Nella criminalità organizzata ed eversiva possono essere inclusi numerosi fenomeni associativi, così come ampio è il ricorso alle condanne per sequestro di persona. La loro introduzione ha avuto una ricaduta negativa sulla concessione complessiva dei benefici, orientando tribunali e magistratura di sorveglianza in senso restrittivo anche al di là dei casi interessati dagli articoli 4 bis e 41 bis. L'applicazione dell'articolo 41 bis (il regime di carcere duro) è cresciuta negli anni e riguarda circa 500 persone detenute, il 4 bis che prevede l'esclusione dai benefici e la detenzione in istituti e sezioni carcerarie comuni è applicato a migliaia di persone detenute.

Circuiti differenziati

Come nel 1977 era stato per l'istituzione delle carceri speciali e dell'articolo 90, così con il 41 bis il circuito penitenziario si diversifica con propri regimi detentivi, istituti, sezioni, personale e strutture di riferimento esterne. Le persone detenute in 41 bis sono sorvegliate da agenti di polizia penitenziaria che non entrano in contatto con le sezioni comuni delle carceri. I GOM (gruppo operativo mobile) sono gli agenti speciali della polizia penitenziaria alle dirette dipendenze del ministero incaricati di effettuare ispezioni, trasferimenti e attività di intelligence carceraria relativamente alle persone in 41 bis. Gli articoli 41 bis e 4 bis contengono anche una differenziazione al proprio interno basata sulla creazione di tre fasce di pericolosità dei reati cui corrispondono diversi gradi di possibilità di accesso ai benefici. Reati di prima fascia: 416 bis CP (associazione mafiosa), al fine di agevolare l'attività delle associazioni del 416 bis CP, delitti art 630 CP (sequestro), art 74 decreto del Pres. della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 (traffico stupefacenti) Reati di seconda fascia Come la prima fascia con circostanze attenuanti art 62 numero 6, art 114 CP, art 116 secondo comma Reati di terza fascia Delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, art 575, 628 terzo comma, 629 secondo comma, art 73 nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art 80 comma 2 del decreto del Pres. della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 Il procuratore nazionale antimafia e il procuratore distrettuale, su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, hanno inoltre la facoltà di stabilire l'applicazione degli articoli 4 bis e 41 bis a qualsiasi persona detenuta ritenuta in collegamento con la criminalità organizzata, al di là dei reati per cui essa è condannata. Per i reati di prima fascia l'unica alternativa al carcere duro è la collaborazione con l'autorità giudiziaria che porti benefici concreti all'azione repressiva. Tale forma di collaborazione sulla base di una propria disciplina specifica dà accesso a benefici e programmi di protezione. Per i reati di seconda fascia occorre una collaborazione anche senza effetti pratici sulle indagini e l'accertamento dell'esclusione di collegamenti con la criminalità organizzata. Rispetto ai reati di terza fascia la revoca è condizionata dall'esclusione di qualsiasi collegamento con l'organizzazione esterna. La differenziazione si ripercuote anche nei regimi detentivi di sicurezza del 41 bis. Un regime iniziale di massima sicurezza estremamente duro, della durata di almeno un anno e un regime ordinario di sicurezza speciale. Il primo viene applicato con lo scopo di creare un isolamento completo e favorire la confessione.

Limitazioni della difesa

La discrezionalità che l'articolo 41 bis prevede per gli apparati preposti a verificarne la legittimità rende vano qualsiasi tentativo di ricorso contro la sua applicazione, anche prima della sentenza di condanna definitiva. Per revocare 41 bis e 4 bis, al di fuori della collaborazione, si deve escludere qualsiasi collegamento con l'organizzazione criminale esterna secondo le informazioni fornite dall'apparato investigativo (sia giudiziario sia di polizia). I collegamenti comprendono qualsivoglia rapporto o relazione con ambienti o persone appartenenti alla criminalità organizzata, anche se non condannate a tal riguardo. Rispetto ai collegamenti con le organizzazioni esterne vige una presunzione di colpevolezza dettata dalla sentenza di condanna che ne stabilisce l'esistenza al momento della commissione del delitto. Per la revoca del 4 bis e 41 bis occorre una prova negativa che dimostri la scomparsa di tali collegamenti e a fornirla devono essere gli apparati giudiziari e di polizia. I colloqui con l'avvocato dentro il carcere si svolgono con vetro divisorio e citofono o interfono. Nell'applicazione del 41 bis sono previsti anche i processi in videoconferenza con la lontananza della persona imputata dall'aula del dibattimento e il collegamento telefonico con la difesa.

Limitazioni dei contatti esterni

I contatti tra la persona detenuta e l'esterno sono volutamente limitati, anche per quanto riguarda il nucleo familiare che è considerato dall'istituzione potenziale tramite con l'organizzazione esterna. Le persone sottoposte a 41 bis sono detenute in carceri speciali o sezioni speciali di istituti in città distanti da quelle di provenienza, i colloqui sono limitati nel tempo (più di quanto imposto alle altre persone detenute) e nelle forme (vetri divisori e controlli). Il regime 41 bis di massima sicurezza prevede un unico colloquio al mese, quello di speciale sicurezza da due a quattro colloqui. Le restrizioni riguardano anche i colloqui telefonici che non possono essere effettuati verso le abitazioni di residenza della famiglia né ad apparecchi mobili. Le persone della famiglia su appuntamento si devono recare presso il carcere cittadino e da lì ricevere le telefonate per una durata inferiore di quella concessa con la detenzione ordinaria. Sono penalizzati anche i pacchi dall'esterno e la posta. C'è il visto di controllo sulla corrispondenza in arrivo e in partenza: le lettere in arrivo vengono aperte e controllate, quelle in partenza devono essere consegnate aperte.

Limitazioni della vivibilità interna

Il 41 bis prevede poche ore d'aria e durante queste limita le possibilità d'incontro tra le persone detenute a piccoli gruppi (da due a otto persone) o in solitudine. Non si ha accesso alle strutture sportive e ai luoghi di socialità comune. Il passeggio è confinato a vasche di cemento. La lista di beni alimentari acquistabili con la spesa è limitata e non si possono cucinare le pietanze, né si ha accesso alla commissione di controllo in cucina. Numerose restrizioni riguardano gli oggetti consentiti in cella, comprese fotografie, musicassette, bottiglie. Le persone sottoposte a regime 41 bis sono escluse dai programmi didattici e dalla frequentazione di scuole e corsi interni al carcere. E' limitato l'accesso alle biblioteche e i contatti con il volontariato, così come la scelta di giornali e riviste. Si può tenere in cella un numero ridotto di libri, fascicoli, quaderni e penne. Sono vietate le pubblicazioni con copertina rigida.

Di tutto di più

Oltre a tutto ciò che il 41 bis prevede per legge e nelle circolari di applicazione c'è un settore sommerso di comportamenti extra legali che ha luogo nelle diverse carceri e sezioni. Notizie di maltrattamenti, pestaggi, torture, soprusi e vere e proprie esecuzioni sono emerse da dietro le mura. In ogni istituto o sezione 41 bis esistono particolari tipi di vessazione imposti dagli agenti penitenziari, dalla direzione o dalla magistratura e tribunali di sorveglianza. Insieme a questo esistono situazioni di corruzione e connivenza tra boss detenuti e personale penitenziario per aggirare le restrizioni imposte dal regime detentivo (traffici illegali, comunicazioni con l'esterno).

41_bis (last edited 2008-06-26 09:59:27 by anonymous)